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1 marzo 2015NewsBy marco de fazi

L’inizio del 2014 vede la pubblicazione di due importanti sentenze sui danni non patrimoniali ed in particolare sulla controversa materia del danno morale. Entrambe sono state ampiamente commentate ed in particolare quella della Suprema Corte nazionale ha sollevato l’entusiasmo delle fitte schiere degli esistenzialisti.

Non saremo certo noi ad entrare nel merito degli aspetti giuridici delle due sentenze ma vogliamo cercare di focalizzare l’attenzione sul punto di partenza: ovvero il danno biologico patito dai ricorrenti come elemento di comprensione della legittimità della richiesta.

Il 23 gennaio 2014, su ordinanza del tribunale di Tivoli, la Corte Europea emette la propria sentenza su “Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE,90/232/CEE e 2009/103/CEE”. Le conclusioni cui giunge la Corte sono nette e chiare:

  • … ai sensi del diritto italiano la responsabilità civile dell’assicurato a titolo di danni morali subiti da persone a causa di un sinistro stradale non può eccedere gli importi coperti, in forza dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioniprivate, dall’assicurazione obbligatoria….
  • …. Ne consegue che si deve rispondere alla questione proposta dichiarando che gli articoli 3, paragrafo 1, della prima direttiva e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri…

Per quale motivo la Corte Europea giunge ad un giudizio così netto e sfavorevole al ricorrente? Quali danni psico-fisici aveva subito il danneggiato?

Il 21 settembre 2007  il signor E.P., di anni 21 e di professione operaio, alla guida di un’autovettura viene tamponato. Il conducente indossa la cintura di sicurezza e l’incidente avviene tra autovetture di massa analoga.

L’infortunato viene accompagnato al pronto soccorso dove viene posta diagnosi di “contusione della regione cervico-dorso-lombare delle braccia, delle spalle, del torace e ginocchio dx”.

All’esame obiettivo si riscontrano gli esiti di contusioni multiple e le condizioni generali vengono definite buone, i riflessi conservati, il paziente vigile e cosciente. Dopo gli accertamenti radiologici sono prescritti riposo a casa, farmaci e collare con indicazione a sette giorni di prognosi.

Il danneggiato è curato da medici privati con certificazioni fino al 22 novembre 2007. Nel mese di dicembre esegue una risonanza magnetica del cranio e della colonna vertebrale. Dall’esame di quest’ultima a livello di L5-S1 viene segnalata un’ernia discale con iniziale malacia.

Nel periodo gennaio-aprile 2008 Il signor EP esegue cicli di fisiokinesiterapia con 19 sedute dilazionate in quel lasso di tempo.

Manca il certificato di guarigione clinica, per cui difficile stabilire quando l’infortunato sia tornato alle ordinarie occupazioni.

Nell’aprile 2008 il signor E.P. si sottopone a consulenza di parte in cui lo specialista medico legale sulla base della diagnosi di trauma distorsivo cervicale, trauma distrattivo del rachide lombare con lombosciatalgia dx conclude per 20 giorni di inabilità temporanea totale, 40  giorni al 50% e per la sussistenza di postumi permanenti dell’8%.

Nessun accenno è fatto, seppur il consulente sia specialista in medicina legale, al rapporto causale tra la documentata ernia discale ed il trauma patito.

Nel luglio 2008 il danneggiato è visitato dal medico fiduciario di compagnia che ritiene opportuno far rileggere la lastre della Risonanza Magnetica a specialista radiologo di fiducia. Questi conferma la diagnosi della presenza dell’ernia discale, ma sottolinea: Non si rilevano alterazioni dell’intensità di segnale a carico del metameri vertebrali esaminati riferibili ad edema post traumatico.

Di conseguenza il medico legale fiduciario ritenendo, correttamente, l’ernia discale preesistente conclude per 10 giorni di inabilità temporanea totale, 15 giorni di inabilità parziale e per postumi permanenti del 2%.

Sulla base delle relazioni di parte il signor E.P. chiede un risarcimento per € 14.155, mentre controparte assicurativa, riferendosi alla relazione del fiduciario ed in ossequio all’art. 139 offre la cifra di € 2.700.

Da qui il contenzioso giudiziario fino alla sentenza della Corte Europea.

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