Un atto di civiltà progressista – uno dei rari nella convulsa legiferazione delle camere – come ebbe ad essere la consacrazione del ruolo del passeggero (per gli iniziati il “terzo trasportato”) come soggetto incolpevole nella circolazione stradale ha subito un anzitutto illogico stop in una recente decisione della Corte di Cassazione.
Dopo gli anni bui in cui si costringeva il trasportato a dover dare la prova delle colpe dei protagonisti di un incidente stradale dove era rimasto incolpevolmente coinvolto, il c.d. “Codice delle Assicurazioni” (Decreto Legislativo 209 del 2005) aveva predisposto una norma in cui lo stesso era autorizzato a reclamare il proprio risarcimento prescindendo dall’accertamento delle responsabilità dello scontro (art. 141).
Con un ragionamento per azzeccagarbugli, e richiami ai principi generali dell’ordinamento ai limiti della acrobazia giuridica, la Corte ha deciso che la norma – cristallina nel suo contenuto – doveva ritenersi limitata alla ipotesi della concorrente responsabilità dei protagonisti del fatto, sancendo che qualora fosse esclusa la responsabilità di uno di essi vi sarebbe stato un revivement della responsabilità per colpa.
In pratica il trasportato viene risottoposto all’onere di verifica della ricostruzione del fatto, con tutti i notevoli margini di alea che questo rappresenta nell’esperienza giudiziaria.
Il motivo segreto? Il regime delle rivalse interne tra gli assicuratori, poste di bilancio che devono fare i conti con l’attività burocratica delle imprese in favore delle quali sarà pure lecito incasinare la tutela di chi, col sinistro stradale, nulla ha a che vedere.






