L’art. 83 del decreto Cura Italia n 18/2020 riscrive la sospensione dei termini già disposta con il Decreto Legge n. 11/2020 fissandone la decorrenza dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020.
La data fissata da tale provvedimento è stata estesa all’11 maggio 2020 dal decreto Liquidità l’8 aprile 2020.
Il “pat” (processo amministrativo telematico) ha servito lo scopo delle udienze cautelari, mentre gli artt. 36 e 37 del DL 23/2020 proroga i termini per la proposizione dei ricorsi e degli atti amministrativi ed endoprocedimentali rispettivamente al 3 e 15 maggio 2020.
Per quanto concerne i processi, civili, tributari e penali rimane invece confermato dal decreto liquidità lo stop sino fino all’11 maggio 2020, ad eccezione dei procedimenti – che avverranno in ogni caso tramite udienza da remoto e trattazione scritta- “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.”
Inoltre, è dovere dei magistrati disporre (in via telematica e con congruo preavviso) il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 delle cause che non possono essere trattate durante questo periodo.
Nel periodo intercorrente tra il 12 maggio e il 30 giugno sarà cura dei giudici individuare le cause la cui trattazione risulti urgente o che non necessitino di attività istruttoria.
E’ stato adottato, in data 21 aprile 2020, un provvedimento per le modalità operative della gestione della attività giudiziaria, con indicazioni di tempi e fasce di ripresa dell’attività di accesso alle cancellerie e di udienza.
Nel dettaglio, per le cause svolte in tribunale il giudice fisserà date ed orari per ogni udienza onde evitare possibili assembramenti con i soggetti dei procedimenti successivi, oltre che gli orari di convocazione di ciascun testimone.
I presidenti della sezione prima (famiglia), nona (tutele), diciottesima (protezione internazionale) e, per le attività non contenziose, le sezioni terza (esecuzioni mobiliari), quarta (esecuzioni immobiliari) e quattordicesima (fallimentare) potranno osservare disposizioni ad hoc peculiari alle loro esigenze. Sarà dovere dei presidenti di sezione stabilire un tetto massimo di procedimenti che ogni giudice potrà trattare quotidianamente in udienza.
la sovrapposizione di termini e modalità diverse da sezione a sezione comporterà uno sforzo interpretativo ed una notevole esposizione al rischio per le parti e gli avvocati, posto che il 24 aprile scorso il Ministero ha ancora una volta con circolare evidenziato l’insufficienza delle risorse umane per il contingentamento legato alle misure restrittive.






