Come avvocato dedicato alla collaborazione con enti stranieri, ora prevalentemente nel Nordamerica, mi sono trovato a confrontarmi con questa nuova forma di investimento / finanziamento dei cui sfumati contorni non si ha ancora una chiara visione.
La prima volta che mi sono imbattuto nel #crowdfunding è stato per una richiesta di collaborazione con una organizzazione americana che opera in Italia (www.loveitaly.org) con il dichiarato fine di supportare la tutela del patrimonio culturale italiana. Questa organizzazione corrispondeva al modello tradizionale della raccolta di fondi diffusa (“finanziamento della folla” testualmente), ovvero di una sorta di attività di supporto benefico (“donation-mode”) o finalizzato ad un interesse non speculativo (“reward-mode”).
Ma lo sviluppo verso un modello più orientato verso un intento speculativo si è avuto con il supporto verso le start-up, sia con “pre-purchase model”, con un interesse dell’investitore nella produzione – acquisto di beni – dell’impresa, che nel modello anglo-sassone dell’”equity model”, molto vicino al collocamento di azioni da cui differisce solo per la entità indiscriminata della platea.
Ma quello che sarebbe stato il modello più vincente – almeno per il mercato americano – è il “loan-based crowdfunding” o “social lending” perché si pone di base come l’”equity crowdfunding” come una alternativa ai canali tradizionali di investimento per le imprese. Il sistema delineato per l’investimento remunerativo pone numerose criticità in rapporto alla tutela dell’investitore, che di frequente ha le caratteristiche del piccolo risparmiatore, e nei cui confronti pertanto dovrebbero essere ben chiari i profili di rischio.
In Italia, primo tra i paesi a fornirsi di una regolamentazione del fenomeno sotto il “nomignolo” start-up innovativa, riguarda essenzialmente gli equity-crowdfunding (Decreto Crescita bis del governo Monti nel 2012), dedicato per definizione alle piccole e medie imprese innovative (“PMI innovative” – denominate “start-up”). La tendenza è ovviamente di valenza non solo nazionale. Ma, nonostante l’espansione del fenomeno rimane da capire chi trae il vero vantaggio dal reclutamento del piccolo investitore.
Negli Stati Uniti non vi sono dubbi che questo sistema abbia come principali beneficiari gli intermediatori finanziari (meglio chiamarli broker), veri soggetti di riferimento per il successo dell’iniziativa di sostegno al progetto imprenditoriale.
Da cittadino italiano non posso tuttavia che augurarmi che lo strumento riprenda quella caratteristica di sostegno ai progetti culturali e/o di sostegno sociale, cui indubbiamente deve essere tolta l’aura di mera liberalità per incentivare la maggior vasta platea possibile.
Non resta che rimanere in attesa della creatività dei soggetti in gioco.






